Pos. 3   Prot. N 320.11.08  



Oggetto: Compenso da attribuire ai componenti della commissione tecnica integrata di cui all'art. 4 della l.r. n. 10/1990






ASSESSORATO REGIONALE DEI
LAVORI PUBBLICI
Dipartimento Lavori Pubblici

Palermo





1.Con la nota prot. 75249 del 19 novembre 2008 codesto Dipartimento rappresenta che l'Istituto autonomo case Popolari di xxx ha chiesto a codesta Amministrazione di determinare la misura del compenso da riconoscere ai componenti della Commissione Tecnica Integrata operante presso il medesimo IACP e prevista dalla l. r. n. 10/90.
A seguito della novella introdotta dall'art. 22 della l.r. 22/12/2005 n. 19 la composizione della commissione, originariamente prevista dall'art. 63 della l. 22/10/1971, n. 865, è stata integrata dal presidente della Commissione edilizia comunale ( CEC) e da due esperti nominati dal sindaco .
Inoltre il comma 3 dell'art. 4 della l. r. n. 10/90 stabilisce che "le spese di funzionamento della commissione tecnica trovano copertura sugli stanziamenti della presente legge " .
Rileva codesto Dipartimento che il decreto presidenziale 29/06/1998 n. 28 individua all'art. 1 lettera g punto 8 la commissione di cui all'art. 63 della l. n. 865/71 quale fattispecie per l'attribuzione del compenso ma limitatamente ai due tecnici nominati dalla regione e con D.P. 24/03/95 ( recte: DP 14.8.1996) lo ha quantificato in € 51,65 per seduta.
E quindi " non appare supportata da alcuna norma la corresponsione generalizzata dei compensi corrisposti a tutti i componenti così come richiesto senza fissare peraltro un limite al numero di sedute effettuabili nell'arco di ogni mese" ed inoltre " va considerata la circostanza che l'attività svolta in seno alla commissione stessa possa o meno rientrare nei compiti istituzionali dei componenti (pubblici)" "... Su tali premesse, perplessità si nutrono per la corresponsione della richiesta di attribuzione di compensi nei confronti del presidente dell'istituto, dell'Ing Capo del Genio Civile di Messina, dell' Ing. Capo dell'Ufficio tecnico dell'IACP, per L'Assessore all'edilizia ed all'urbanistica del comune di Messina, mentre al contrario si ritiene detto compenso possa attribuirsi ai restanti componenti".
In merito alla quantificazione del compenso codesto Dipartimento ritiene di non discostarsi da quello fissato con il precedente Decreto Presidenziale 24/03/95 ( che lo quantifica in € 51,65 per seduta con un numero di tre mensili elevabili a cinque per motivate e documentate esigenze) e quanto alla decorrenza ritiene che la stessa possa essere ricondotta all'entrata in vigore della l. r. n. 19/05 che ha modificato la l. r. n. 10/90.

2. Ai sensi dell'art. 4 della l.r. 6 luglio 1990, n. 10 , comma 1 " Per la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate con la presente legge, nonché per la gestione degli alloggi, il comune di Messina si avvale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina, che assume anche la funzione di stazione appaltante. Ai fini dell'approvazione tecnico-amministrativa dei progetti e delle relative perizie di variante e suppletive, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, l'Istituto è autorizzato ad avvalersi della commissione tecnica istituita presso lo stesso dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche integrata dal Presidente della commissione edilizia comunale e da due esperti designati dal sindaco. Resta di competenza della stessa commissione tecnica l'approvazione dei progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria".
Il comma 3 ultima parte della medesima disposizione stabilisce che "Le spese di funzionamento della commissione tecnica trovano copertura sugli stanziamenti della presente legge".
Quindi per opere finanziate e realizzate con la legge regionale n. 10/90 che prevede " Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina" l'Istituto Autonomo Case Popolari si avvale della commissione tecnica di cui all'art. 63 della l. n. 865/1971, integrata da alcuni componenti previsti dall'art. 4 della l.r. n. 10/90, cui sono stati attribuiti specifici compiti inerenti l'approvazione in linea tecnica ed amministrativa di progetti individuati e finanziati dalla suddetta normativa regionale.
E' di tutta evidenza che si tratta di una commissione diversa sia per composizione che per attribuzioni da quella prevista dall'art. 63 della l. n. 865/71.
Ciò posto, come precisato dall'art. 1 comma 3 della L.R. 11-5-1993 n. 15 "I compensi da corrispondere al Presidente ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di leggi saranno rideterminati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale".
Il D.P.Reg. 24-3-1995 n. 82 rubricato "Determinazione dei compensi da corrispondere ai presidenti ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di legge" all'art. 8 prevede che "Con successivi decreti, previe deliberazioni della Giunta regionale, saranno stabiliti i compensi da corrispondere ai presidenti ed ai componenti di organi collegiali costituiti in forza di legge non disciplinati dal presente decreto".


Pertanto, ai sensi delle disposizioni sopra citate, i compensi per la commissione di cui alla l.r. n. 10/90 devono essere determinati con Decreto Presidenziale previa delibera della Giunta regionale.

Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti cui corrispondere l'indennità la normativa de qua testualmente prevede che "Le spese di funzionamento della commissione tecnica trovano copertura sugli stanziamenti della presente legge" . Sembra chiara, ad avviso dello Scrivente, la volontà legislativa di remunerare tutti i componenti della commissione che ne facciano parte.
Infatti per quel che riguarda i componenti della commissione che siano dipendenti pubblici, fermo restando quanto affermato da codesto Dipartimento, ovvero che deve distinguersi tra i componenti il cui incarico è stato conferito " ratione officii" ovvero " intuitu personae" , non può non rilevarsi che i componenti (dipendenti pubblici) che facevano parte della commissione tecnica prevista dall'art. 63 della l. n. 865/1971, venivano remunerati in quanto si riconosceva che l'attività da essi svolta non rientrasse nei normali compiti d'ufficio.
Applicando dunque il medesimo criterio per la commissione de qua può ritenersi che i componenti-dipendenti pubblici che ne facciano parte, possano essere remunerati, attesa la maggiore specificità dell'incarico che sono chiamati a svolgere.
Lo stesso ragionamento vale, a fortiori, per i componenti esterni membri della medesima commissione che, quindi, hanno diritto al compenso.
Poiché la concreta determinazione del compenso non può sfuggire, come già rilevato, dall'adozione di un apposito decreto ( previa delibera di giunta) che individui il quantum della remunerazione dovuta, si concorda con codesto Dipartimento sulla possibilità di fare riferimento al D.P. 24/03/95 ( recte: DP 14.8.1996) che lo ha quantificato in € 51,65 per seduta.
In merito alla decorrenza del compenso, poi, si concorda ancora sulla possibilità di attribuirlo sin dal momento dell'entrata in vigore della l.r. n. 19/05 .
Si suggerisce, infine, di valutare l'opportunità di un'iniziativa legislativa (nell'ambito di quelle già in cantiere per gli I.A.CC.PP) volta ad abrogare o a ridisciplinare la composizione dell'attuale commissione, tenuto conto che sono in atto presenti componenti non tecnici (es. l'assessore all'urbanistica) , che molti di essi, come precisato dallo IACP di Messina nella nota n. 0012448 del 27 febbraio 2008, non ne fanno attualmente più parte e infine, che tale composizione risulta essere eccessivamente pletorica rispetto ad altre commissioni istituite per legge come ad esempio, quella di cui all'art. 7 bis l.r. n. 7/02 (Commissione Regionale ll.pp).
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.





3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


           



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